Statuto

Statuto dell’associazione

“Pulcini combattenti”

TITOLO I COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 –Costituzione-

Ai sensi dell’art 10 del d.lvo 4/12/1997, n° 460, su iniziativa di medici, paramedici e genitori di neonati ricoverati presso l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Evangelico “Villa Betania” di Napoli, si è costituita l’Associazione “Pulcini combattenti” con sede in Napoli alla Via T. Tasso 323.

Essa è regolata dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

Ai sensi dell’art.10 Lettera D del d.lvo 4/12/1997, n° 460, vige il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante a vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Ai sensi dell’art.10 Lettera E del d.lvo 4/12/1997, n° 460 vige l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai sensi dell’art.10 Lettera I del d.lvo 4/12/1997, n° 460 l’associazione, una volta ottenuto il riconoscimento, adotterà la denominazione di “Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale” e si impegna ad utilizzare tale locuzione o l’acronimo “ONLUS” nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 -Scopi e attività-

La presente associazione non ha scopo di lucro.

Ai sensi dell’art.10 Lettera b del d.lvo 4/12/1997, n° 460 ha come scopo l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell’art.10 Lettera a del d.lvo 4/12/1997, n° 460 sarà attuato mediante lo svolgimento di attività nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria (n.1 lett. a) e della beneficenza (n.3 lett. a);

L’Associazione Pulcini Combattenti ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi dell’art.10 Lettera b del d.lvo 4/12/1997, n° 460.

L’Associazione Pulcini Combattenti, tutela e salvaguarda la vita e la salute dei neonati già in cura o da curare con patologie a carattere permanente o in condizioni di estrema indigenza economica presso l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Evangelico Villa Betania di Napoli e fornisce assistenza ai loro genitori e familiari.

A tal fine, l’Associazione Pulcini combattenti sostiene l’attività della Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Evangelico “Villa Betania” di Napoli e di tutti i suoi Operatori, con particolare riguardo a patologie con carattere permanente o pazienti in condizioni di estrema indigenza economica;

-promuove e realizza interventi di sostegno in favore dei genitori e dei familiari dei neonati ricoverati o da ricoverare presso la Terapia Intensiva dell’Ospedale Evangelico “Villa Betania” di Napoli, con patologie a carattere permanente o condizioni di estrema indigenza economica;

In questo ambito, l’associazione Pulcini Combattenti, si propone, in via principale di:

  • Offrire una Casa Accoglienza alle famiglie che hanno i loro piccoli ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale con patologie a carattere permanente o in condizioni di estrema indigenza economica o di difficoltà familiare o sociale;
  • Offrire la riabilitazione sia durante la degenza che al ritorno a casa, quando non previsto dalla struttura, a favore di neonati con patologie a carattere permanente o in condizioni di estrema indigenza economica o di difficoltà familiare o sociale;
  • Fornire beni di prima necessità, come alimenti, vestiti, medicine, giocattoli, a neonati con patologie a carattere permanente o in condizioni di estrema indigenza economica o con gravi difficoltà familiari o sociali, segnalati da Parrocchie, Enti territoriali, Servizi sociali;

Attività direttamente connesse a quella principale ai sensi dell’art.10 comma 5 d.lvo 460/97 sono la:

  1. Raccolta di fondi, attività da svolgere in concomitanza di eventi particolari con la cessione di beni di modico valore e rendicontazione separata di tutto il ricavato che sarà impiegato esclusivamente per le attività istituzionali;
  2. Supportare materialmente e moralmente le famiglie dei neonati prematuri con patologie a carattere permanente o condizioni di estrema indigenza economica, o di difficoltà familiare o sociale anche nel loro ritorno a casa;
  3. Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica della «prematurità» e delle patologie a carattere permanente derivanti;
  4. Promuovere e divulgare gli scopi e le attività dell’associazione ed i risultati conseguiti, mediante pubblicazioni a titolo gratuito, e la creazione ed il mantenimento di un sito ufficiale Internet;

Qualsiasi attività intrapresa nel nome di Pulcini Combattenti nelle persone dei suoi soci deve perseguire esclusivamente gli scopi e le attività di cui alle lettere a) e b) di questo articolo, e quelle ad esse direttamente connesse.

L’Associazione è apolitica ed aconfessionale.

TITOLO II PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Art. 3– Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è formato da:

  1. quote sociali dei soci da stabilirsi annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
  2. contributi volontari ed erogazioni di soggetti privati;
  3. contributi e sovvenzioni dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
  4. erogazioni liberali di qualsiasi natura di cui all’art. 13 del D.Lgs.n.460/97;
  5. donazioni o lasciti testamentari;

Art. 4–Anno finanziario–

L’associazione redige il bilancio consuntivo annuale ai sensi della lettera g art. 10 d.lgs 460/97.

L’anno finanziario dell’associazione coincide con l’anno solare.

Lo schema del bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e/o della società di certificazione di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 14 ultimo comma, deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dei conti dell’esercizio finanziario.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Art. 5–Organi-

Sono organi dell’associazione: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso in cui non sia adottata la forma di verifica e riscontro prevista dall’ultimo comma del successivo Art.14.

Tutte le cariche associative sono conferite a titolo gratuito.

Gli organi di cui ai punti b) e c) sono anche denominati Organi Direttivi.

Gli organi di cui ai punti d) ed e) sono anche denominati Organi di Controllo.

Art. 6–Soci-

L’Associazione “Pulcini combattenti”, si impegna ad attuare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto stesso, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione ai sensi dell’art. 10 lettera h d.lgs 460/1997.

Sono Soci Fondatori, tutti coloro che contribuiscono alla costituzione dell’associazione pulcini combattenti, condividendone le finalità ed accettandone gli obblighi statutari. I Soci fondatori avviano la campagna di iscrizione dei Soci, nelle varie tipologie previste dal presente statuto, e presiedono insieme a tali Soci, entro 2 settimane dalla costituzione formale dell’associazione, all’ Assemblea Costituente. L’Assemblea Costituente si riunirà per eleggere i componenti del primo Consiglio Direttivo. Per gli anni successivi al primo i Soci Fondatori saranno tenuti al versamento della sola quota associativa dei Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche che facendone richiesta scritta, con delibera del Consiglio Direttivo, vengono ammessi a far parte dell’associazione Pulcini Combattenti condividendone le finalità ed accettandone gli obblighi statutari.

I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della relativa quota associativa, nei termini e nelle modalità deliberati dagli organi dell’Associazione. Il mancato pagamento della quota comporta la sospensione dalla qualifica di socio. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 –Assemblea, composizione

L’Assemblea, organo sovrano, è composta dal Presidente dell’associazione e da tutti i soci fondatori e ordinari (di seguito “soci aventi diritto”) dell’associazione, che risultino tali alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa.

Art. 8 –Assemblea: funzionamento

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente è tenuto alla convocazione quando lo richieda un terzo dei soci aventi diritto oppure il Consiglio Direttivo o, ove esistente, il Collegio dei Revisori.

Quando il Presidente sia assente o impedito, provvede il Vicepresidente.

L’avviso di convocazione deve essere spedito, anche via e-mail, almeno cinque giorni prima della data stabilita e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

L’Assemblea e’ validamente costituita in prima convocazione quando e’ presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, che può aver luogo a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, e’ validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto intervenuti.

Nel caso in cui debbano essere deliberati:

  1. modifiche dello Statuto
  2. lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del suo patrimonio l’Assemblea sarà validamente costituita sia nella prima che nella seconda convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto.

L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente. Il Segretario ne cura la verbalizzazione. Il verbale, dopo essere stato letto, viene sottoscritto da chi ha presieduto l’Assemblea (Presidente o Vicepresidente) e dal Segretario.

Il verbale dovrà essere messo a disposizione, presso la sede dell’Associazione, di qualunque “socio avente diritto” ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti, salvi i casi in cui il presente Statuto richieda maggioranze più elevate.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza. Le decisioni dell’Assemblea avvengono normalmente con voto palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno il 30% dei soci presenti aventi diritto.

Le deleghe sono ammesse soltanto tra i soci aventi diritto e con un massimo di tre per socio.

Art. 9 –Assemblea: competenze

L’Assemblea:

  1. delinea gli indirizzi generali dell’Associazione;
  2. approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
  3. stabilisce annualmente le quote per i soci ordinari;
  4. stabilisce l’ammontare minimo di contribuzione per i soci sostenitori e quello per i soci benefattori;
  5. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
  6. elegge il Presidente dell’associazione fra i soci aventi diritto;
  7. stabilisce il numero dei membri effettivi del Consiglio Direttivo, fra tre e sei oltre al Presidente, e li elegge tra i soci aventi diritto;
  8. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero delibera ai sensi del successivo Art. 14, ultimo comma;
  9. nomina il Collegio dei Probiviri;
  10. delibera sulla nomina del Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo;
  11. delibera in materia di scioglimento dell’associazione, ai sensi del successivo Art. 19;
  12. delibera le eventuali modifiche statutarie, ai sensi del successivo Art. 20;
  13. stabilisce l’ammontare della riserva sociale ai sensi del successivo Art. 16;
  14. delibera su ogni questione che venga sottoposta alla sua attenzione da parte del Consiglio Direttivo;

Le candidature alle cariche di cui alle precedenti lettere, f), g) h) ed i) sono aperte a tutti i soci aventi diritto. Il Presidente è tenuto a richiedere previamente all’adunanza le eventuali candidature.

Art. 10 –Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal il Presidente e dai soci eletti come membri effettivi dall’Assemblea, ai sensi dell’articolo precedente, fra i quali il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è eletto per un biennio, rimanendo comunque in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio, ed è rieleggibile.

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri nell’arco di un biennio, il Consiglio Direttivo provvedere alla sostituzione degli stessi con soci tra i primi non eletti secondo l’ordine progressivo di elezione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare a titolo di controllo i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ove esistente.

Art. 11–Consiglio Direttivo: funzionamento

Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno tre volte all’anno.

Il Presidente è tenuto alla convocazione quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, ove esistente. Quando il Presidente sia assente o impedito, provvede il Vicepresidente.

L’avviso di convocazione deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data stabilita, anche via e-mail, e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per la validità della riunione e necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi, in sua vece, presiede la riunione.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente o da chi, in sua vece, presiede la riunione e dal Segretario stesso.

Art. 12–Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo:

  1. predispone la relazione che accompagna il bilancio preventivo;
  2. definisce il programma di attività e ne stabilisce i criteri da seguire nello svolgimento nel rispetto degli indirizzi generali dell’Assemblea;
  3. promuove le iniziative da assumere ed adotta i provvedimenti necessari per il perseguimento delle attività istituzionali; definisce il programma di attività;
  4. nomina il Vicepresidente;
  5. nomina il Segretario ed il Tesoriere;
  6. delibera in materia di acquisizione diretta del personale;
  7. delibera in materia di ammissione di nuovi Soci;
  8. delibera in materia di espulsione dall’Associazione dei Soci o di decadenza dall’incarico dei membri degli organi dirigenti o di controllo, in seguito a comportamenti pregiudizievoli agli scopi, allo Statuto e al patrimonio dell’Associazione;
  9. adotta ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia attribuito alla competenza dell’Assemblea;
  10. delibera in caso di urgenza su questioni di competenza dell’Assemblea da sottoporre successivamente a ratifica di quest’ultima;
  11. formula i Regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  12. provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio stesso avendo facoltà’ di istituire gruppi di lavoro, costituiti da soci o da altri soggetti esterni, assegnandogli precise deleghe ed obiettivi.

Art. 13–Presidente

Il Presidente dell’associazione è eletto dall’Assemblea ai sensi del precedente Art.7.

Il Presidente è eletto per un biennio, rimanendo comunque in carica fino alla elezione del nuovo Presidente, ed è rieleggibile.

Il Presidente:

  1. ha la legale rappresentanza e la firma dell’associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio;
  2. convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  3. promuove e coordina l’attività della associazione, sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
  4. presenta il bilancio preventivo, accompagnato da una relazione del Consiglio Direttivo;
  5. presenta il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori;
  6. ha facoltà di aprire conti correnti; di effettuare movimenti sugli stessi e di estinguerli;
  7. con delibera del Consiglio Direttivo può compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare;
  8. può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo;
  9. adotta i provvedimenti d’urgenza, riferendone alla prima adunanza del Consiglio Direttivo;
  10. compie ogni atto di ordinaria amministrazione che non sia attribuito ad altro organo.

Il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi compiti e responsabilità al Vicepresidente.

Art. 14 – Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’Art. 10.

Il Vicepresidente è eletto per un biennio, rimanendo comunque in carica fino alla elezione del nuovo Vicepresidente, ed è rieleggibile.

Ha la funzione di sostituire, il Presidente, nell’esercizio di ogni sua funzione, in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso;

o il Segretario, nell’esercizio di ogni sua funzione, in caso di assenza

o di impedimento temporaneo dello stesso o coadiuvare il Presidente nell’espletamento delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell’Associazione.

Art. 15 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’ Art.10. Le cariche possono essere assegnate, su delibera del Consiglio Direttivo, anche ad un’unica persona.

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti per un biennio, rimanendo comunque in carica fino alla elezione rispettivamente del nuovo Segretario e del nuovo Tesoriere, e sono rieleggibili.

Il Segretario:

  1. svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive il verbale insieme al Presidente;
  2. cura la tenuta dei Libri dei Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
  3. assicura la rispondenza delle attività sociali alle leggi vigenti ed agli adempimenti fiscali;
  4. assicura il buon funzionamento della Segreteria;
  5. coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell’Associazione.

Il Tesoriere:

  1. cura la tenuta di Libri Contabili;
  2. redige l’inventario dei beni dell’Associazione;

redige i bilanci annuali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  1. coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell’Associazione.

Art. 16–Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri eletti dall’Assemblea, ai sensi dell’Art. 7, tra i soci aventi diritto che non siano membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio è eletto per un biennio, rimanendo comunque in carica fino alla elezione del nuovo Collegio, ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

  1. provvede al riscontro degli atti di gestione;
  2. accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
  3. esprime il suo avviso, mediante apposita relazione da presentare al

l’Assemblea, sul bilancio consuntivo.

L’Assemblea, in luogo di procedere alla costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, può deliberare di affidare tali funzioni ad una qualificata società di certificazione.

Art. 17–Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto che non siano membri del Consiglio Direttivo o fra persone estranee all’Associazione, di provata competenza e moralità.

Il Collegio è eletto per un biennio, rimanendo comunque in carica fino alla elezione del nuovo Collegio, ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Probiviri:

  1. dirime le controversie che insorgono tra gli appartenenti all’Associazione;
  2. decide in via definitiva relativamente ai ricorsi per l’esclusione dei soci.

I soci con l’accettazione dello Statuto, si impegnano all’accettazione delle decisioni del Collegio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 –Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio possono essere deliberati dall’Assemblea soltanto con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto votanti all’Assemblea dei soci appositamente convocata.

In caso di suo scioglimento, l’Associazione si obbliga a devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996 n. 662 -organismo istituito con DPCM 26/09/2000 -salvo diversa disposizione di legge.

Art. 19 –Modifiche statutarie

Il presente statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte e le modifiche siano approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto votanti all’Assemblea dei soci appositamente convocata.

Art. 20 –Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.